Regole di condotta per i fornitori

Regole di condotta per i fornitori

Il presente documento si applica conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di fornitura e sub-fornitura e sarà integrato dalle condizioni generali o specifiche di fornitura che di volta in volta saranno stipulate se necessario. Il fornitore si impegna a rispettare le convenzioni emesse in vigore in materia di diritti umani e dei lavoratori inclusi quelli specifici sull'infanzia, sulla discriminazione e sul rispetto delle diversità. Il fornitore infine si impegna ad informare ogni possibile problema relativamente alle condizioni di lavoro ed ai diritti dei lavoratori ed a collaborare e partecipare per quanto di sua competenza alle attività di monitoraggio e controllo delle azioni di responsabilità sociale dell'acquirente inclusi gli aspetti di verifica e di conformità.

Sicurezza e qualità del prodotto/servizio fornito

Il fornitore si impegna a fornire prodotti e servizi conformi alle disposizioni legislative vigenti in relazione all'utilizzo previsto in Italia. Fornirà inoltre prodotti dotati di tutte le etichettature e dichiarazione di conformità con schede tecniche previste dalle disposizioni di cui sopra o richieste dall'acquirente. Tali documenti dovranno essere redatti secondo le norme tecniche di riferimento e contenere anche le necessarie informazioni di carattere ambientale inclusi gli aspetti di dismissione dei prodotti. Tutte le indicazioni ed i dati forniti dovranno riferirsi a metodi di prova internazionali e riconosciuti. Il fornitore si impegna a fornire prodotti dei quali ha completa disponibilità e proprietà di marchi, brevetti o diritti di proprietà intellettuale in genere, inclusi gli aspetti di copyright del software.

Altri aspetti di sicurezza

Il fornitore si impegna a fornire su richiesta, i seguenti documenti: iscrizione alla camera di commercio, o documento equivalente, autorizzazione allo svolgimento della attività, DURC, estratto della valutazione dei rischi per le attività di riferimento, costi sostenuti in materia di sicurezza e ogni e qualsiasi ulteriore documento in conformità a quanto dettato dall’art.26 del DL. 81/08. Il fornitore si impegna a collaborare se necessario alla redazione del DUVRI (secondo quanto previsto dal testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il fornitore dichiara di avere letto, compreso ed accettato integralmente il contenuto del presente documento.